 | Comune di KIBERNETES
Risultati ConsultazioneReferendum abrogativi (ex art. 75 della Costituzione) del 12 giugno 2022Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Quesito Referendario
Numero | Denominazione | Scheda |
1 |
Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre
2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di
Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non
colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre
2012, n. 190)? | 
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Numero | Denominazione | Scheda |
2 |
Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di
procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni
successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.
274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: "o della stessa
specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la
commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si
procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se
trattasi di delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia
cautelare in carcere, di delitti per i quali e' prevista la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonche' per
il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'art. 7
della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni."? | 
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Numero | Denominazione | Scheda |
3 |
Volete voi che siano abrogati: l'"Ordinamento giudiziario"
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle
modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate,
limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente
alle parole: ", salvo che per tale passaggio esista il parere
favorevole del Consiglio superiore della magistratura"; la legge 4
gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della
Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle
modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate,
limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: "La Commissione
di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se e'
idoneo a funzioni direttive, se e' idoneo alle funzioni giudicanti o
alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle
altre"; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante
«Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonche'
disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori
giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati,
a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005,
n. 150», nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad
esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte:
art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "nonche' per il
passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa";
il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante "Nuova
disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.
150", nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso
successivamente apportate, in particolare dall'art. 2, comma 4 della
legge 30 luglio 2007, n. 111 e dall'art. 3-bis, comma 4, lettera b)
del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle
seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole:
"riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni
giudicanti o requirenti"; art. 13, riguardo alla rubrica del
medesimo, limitatamente alle parole: "e passaggio dalle funzioni
giudicanti a quelle requirenti e viceversa"; art. 13, comma 1,
limitatamente alle parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a
quelle requirenti,"; art. 13, comma 3: "3. Il passaggio da funzioni
giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non e' consentito
all'interno dello stesso distretto, ne' all'interno di altri
distretti della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo del
distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'art. 11 del
codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il
magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il
passaggio di cui al presente comma puo' essere richiesto
dall'interessato, per non piu' di quattro volte nell'arco dell'intera
carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio
continuativo nella funzione esercitata ed e' disposto a seguito di
procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di
qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di
idoneita' allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal
Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio
giudiziario. Per tale giudizio di idoneita' il consiglio giudiziario
deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello
o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il
magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente
della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa
corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono
acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio
dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto
sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneita'. Per
il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimita' alle funzioni
requirenti di legittimita', e viceversa, le disposizioni del secondo
e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il
Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonche' sostituendo al
presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la
medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di
cassazione e il procuratore generale presso la medesima."; art. 13,
comma 4: "4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3,
il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni
requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto,
all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento
al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi
dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto
nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di
funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il
passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni
funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il
magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni
giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in
sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti
esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il
magistrato non puo' essere destinato, neppure in qualita' di
sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo
trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato
non puo' essere destinato, neppure in qualita' di sostituto, a
funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento
o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di
funzioni puo' realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in
una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il
tramutamento di secondo grado puo' avvenire soltanto in un diverso
distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle
funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia
esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata
nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e
nel relativo provvedimento di trasferimento."; art. 13, comma 5: "5.
Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e
viceversa, l'anzianita' di servizio e' valutata unitamente alle
attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalita'
periodiche."; art. 13, comma 6: "6. Le limitazioni di cui al comma 3
non operano per il conferimento delle funzioni di legittimita' di cui
all'art. 10, commi 15 e 16, nonche', limitatamente a quelle relative
alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimita' di
cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10, che comportino il mutamento
da giudicante a requirente e viceversa."; il decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22
febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalita'
del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e
integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla
seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "Il
trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del
presente comma puo' essere disposto anche in deroga al divieto di
passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa,
previsto dall'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160."? | 
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Numero | Denominazione | Scheda |
4 |
Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio
2006, n. 25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte
di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n. 150»,
risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente
apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1,
limitatamente alle parole "esclusivamente" e "relative all'esercizio
delle competenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera a)"; art. 16,
comma 1, limitatamente alle parole: "esclusivamente" e "relative
all'esercizio delle competenze di cui all'art. 15, comma 1, lettere
a), d) ed e)"? | 
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Numero | Denominazione | Scheda |
5 |
Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195
(Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore
della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e
integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla
seguente parte: art. 25, comma 3, limitatamente alle parole
"unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a
venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori
non possono presentare piu' di una candidatura in ciascuno dei
collegi di cui al comma 2 dell'art. 23, ne' possono candidarsi a loro
volta"? | 
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