E’ da considerarsi valido anche il voto espresso barrando sia il nome del candidato al collegio uninominale che il contrassegno del partito. Allo stesso modo, è valido il voto nel quale viene barrato anche la lista dei candidati al collegio proporzionale anche se, non essendo previsto il voto di preferenza, il voto non è valido per il singolo candidato ma per tutta la lista.